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Obbligo Vaccinale in RSA

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Pubblicato il 14/12/2021

L'obbligo del vaccino, e non del Green Pass.

Il Consiglio dei ministri con il decreto legge 122 del 10 settembre 2021 "per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale" ha esteso l’obbligo vaccinale a tutti i dipendenti di RSA, strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali dal 10 ottobre 2021, prevedendo "l'obbligo del vaccino, e non del Green Pass".

 

L’obbligo di vaccinazione vincola non solo medici e infermieri, ma anche “tutti i soggetti interni e esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture Rsa”, includendo così tutto il personale non solo quello sanitario.

 

Considerando l’attuale contesto di rischio, il decreto legge 26 novembre 2021 n. 172 aggiunge che l'adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo.

 

La responsabilità sui controlli è affidata agli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie che, attraverso le federazioni nazionali, verificano il possesso delle certificazioni comprovanti l’avvenuta vaccinazione, avvalendosi della Piattaforma nazionale Digital Green Certificate.

 

In riferimento al personale che lavora nelle Rsa, saranno i responsabili delle strutture che dovranno verificare immediatamente l’adempimento dell’obbligo vaccinale (esteso a tutto il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa), comprensivo della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo primario.

 

Chi non adempirà all’obbligo vaccinale riceverà una notifica dal rispettivo Ordine professionale, o dal responsabile di struttura, che inviterà l’interessato a produrre – entro 5 giorni – la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione, l’eventuale esenzione o una richiesta di vaccinazione (che deve essere effettuata entro e non oltre i venti giorni dall’invito).

Chi non rispetterà queste norme sarà sospeso dall’esercizio della professione sanitaria. La sospensione sarà revocata dopo la comunicazione di completamento del ciclo vaccinale o della ricezione della dose booster entro i sei mesi dal 15 dicembre. Durante la sospensione, sarà anche bloccata la retribuzione.

A chi presenta, invece, una valida motivazione all’omissione o alla procrastinazione della vaccinazione, il datore di lavoro è tenuto a offrire una differente mansione senza decurtare la retribuzione.

 

La Conferenza delle Regioni chiede al Ministero di adottare delle linee guida sulle misure qualora “si dovesse determinare una situazione di carenza di personale tale da pregiudicare la regolare erogazione delle prestazioni sanitarie ed assistenziali, a partire dalle prestazioni essenziali per l’effettuazione di interventi e di terapie salvavita”.

 

Alessandra Dibenedetto

Legal Consultant

Netpolaris Srl

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